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Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

di Claudio Tucci

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15 novembre 2009
Subito attaccato il nuovo portale dedicato alla riforma Brunetta
Gli Abc del Sole 24 Ore

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Sentenze penali (articolo 70).
Stabilito che la cancelleria del giudice che emesso il provvedimento penale nei confronti del dipendente pubblico ne comunica il dispositivo all'amministrazione e, su richiesta di quest'ultima, trasmette copia integrale della pronuncia. Da preferire, modalità di invio telematico.

Standard di qualità (articolo 28). Andranno definiti con direttive, aggiornabili annualmente, del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per la valutazione. Per i servizi di Regioni ed enti locali si provvederà con atti d'indirizzo, adottati d'intesa con la conferenza unificata.

Trasferimenti (articolo 49). Potranno essere utilizzati per ricoprire posti in organico vuoti. Alle amministrazioni è fatto, però, obbligo di rendere pubbliche le vacanze di posti da coprire attraverso passaggio diretto di personale da altri enti, fissando preventivamente i criteri di scelta.

Trasparenza (articolo 11, comma 7). Ogni amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet, in un'apposita sezione (di facile e immediata consultazione), tutte le informazioni legate alle valutazione e al merito. Dalle retribuzioni e i curricula dei dirigenti, all'ammontare complessivo dei premi collegati alle performance, agli incarichi, retribuiti e non, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Trattamento economico accessorio (articolo 45). Che viene legato ai risultati per almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. I contratti collettivi nazionali possono incrementare progressivamente la componente dell'emolumento legata alle performance.

Valutatori (articolo 12). Nella nuova Amministrazione, targata Brunetta, uffici e impiegati pubblici saranno valutati da 4 organi: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, gli organismi indipendenti, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e i singoli dirigenti.

Voti a impiegati e uffici (articoli da 4 a 9). Arrivano le pagelle come a scuola. A essere valutati saranno i dipendenti e le singole strutture: alla "bocciatura" corrisponderanno meno soldi in busta paga e alla "promozione", scatti di carriera legati a incentivi economici. Al posto delle lezioni, si parte dalla fissazione degli obiettivi da raggiungere e gli indicatori di misurazione delle performance. Gli steps sono programmati su base triennale e definiti, alla partenza, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. Sono ammessi, però, "aiutini" in corso d'opera, per correggere eventuali performance da subito negative. Il voto sarà data annualmente e riportato in un apposito sistema di misurazione e valutazione delle performance, che misurerà, tra l'altro, i risultati conseguiti dalla struttura organizzativa, il grado di soddisfazione degli utenti, l'efficiente impiego delle risorse e la qualità e la quantità di prestazioni e servizi erogati. La valutazione delle performance è svolta, a seconda dei casi, dagli Organismi di valutazione, dalla Commissione per la valutazione e dai dirigenti di ciascuna amministrazione. Per le performance individuali di dirigenti del personale responsabile di una struttura, il giudizio sarà collegato agli indicatori di risultato, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e, in generale, alla qualità del contributo assicurato alla buona causa dell'ufficio. Verrà, anche, tenuta in considerazione la capacità del dirigente di valutare i propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Per tutti gli altri impiegati, il voto è, invece, parametrato solo sul raggiungimento degli obiettivi di gruppo o individuali e sulla qualità del contributo dato. Non saranno tenuti in considerazione (né nel bene, quindi, né nel male) i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o per congedo parentale.

15 novembre 2009
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